Legge federale
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Art. 68222
Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni223 sugli atti illeciti. 222 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |