Legge federale
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Art. 6b36
1 L’UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni e per i servizi prestati. 2 Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. 36 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). |