Legge federale
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Art. 838
1Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.39 2 Il Consiglio federale disciplina:
3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d’atterramento designate dal DATEC d’intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.41 4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. 5 Per motivi importanti l’UFAC può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.42 6 Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.43 7 Per gli atterramenti in montagna l’UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.44 38Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4263). 40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4263). 41Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 43 Nuovo testo giusta l’all. n. 27 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 44Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). |