1Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.39
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni);
- b.
- quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.40
3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d’atterramento designate dal DATEC d’intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.41
4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.
5 Per motivi importanti l’UFAC può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.42
6 Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.43
7 Per gli atterramenti in montagna l’UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.44