Legge federale
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Art. 88236
1 Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con una pena detentiva237 fino a un anno o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 sull’obbligo di atterrare, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 237 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |