Legge federale
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Art. 90bis245
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: 246
245Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). |