Legge federale
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Art. 98
1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.264 2 Le contravvenzioni a tenore dell’articolo 91 sono perseguite e giudicate dall’UFAC secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974265 sul diritto penale amministrativo.266 3 Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori della Svizzera, l’autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.267 264Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 266Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 267Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |