Legge federale
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Art. 100277
1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a. 2 Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:
3 L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto. 4 I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.284 277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 278 Attualmente: l’art. 19 cpv. 2 lett. a della LF sulle attività informative (RS 121). 284 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). |