Legge federale
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Art. 10a47
1 Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate di regola in inglese. 2 Per i voli a vista non commerciali, le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, eccettuati i servizi della sicurezza aerea dell’aeroporto di Zurigo, possono essere effettuate, oltre che in inglese, nella lingua ufficiale della Confederazione parlata in loco. 48 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può prevedere altre deroghe al capoverso 1 qualora la sicurezza aerea lo consenta.49 47 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). 49 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229; FF 2021 626). |