Legge federale
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Art. 1557
L’UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza aerea e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio di un’autorizzazione, sia mediante apposita decisione. 57Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |