Legge federale
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Art. 26b92
1 Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell’aviazione militare compete a un servizio della MAA. 2 Alla procedura si applica per analogia l’articolo 26 capoversi 1−3. 3 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del servizio, i dettagli della procedura e le misure coercitive. 92Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). |
