Legge federale
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Art. 68224
Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni225 sugli atti illeciti. 224 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |