Legge federale
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Art. 10 Sicurezza d’esercizio
1 I battelli devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in modo che possano essere osservate le norme di circolazione e che le persone a bordo, la navigazione e gli altri utenti della via d’acqua non siano messi in pericolo. 2 I battelli possono navigare soltanto in sicurezza d’esercizio e in conformità delle prescrizioni. |