Legge federale
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Art. 12 Esame del tipo
1 Il Consiglio federale può prevedere l’esame del tipo per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie. 2 I battelli e gli oggetti che soggiacciono all’esame del tipo possono essere messi in commercio soltanto se corrispondono al modello approvato. 3 Il Consiglio federale, su proposta dei Cantoni, designa gli uffici incaricati dell’esame del tipo e stabilisce la procedura. |