Legge federale
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Art. 14 Ispezione ufficiale 19
1 Prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere sottoposto a un ispezione ufficiale. 1bis Nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o impianti galleggianti, l’autorità competente valuta i documenti presentati per l’attestato di sicurezza in funzione dei rischi, sulla base di rapporti d’ispezione di periti indipendenti o di propri controlli per campionatura.20 2 Il Consiglio federale può esentare dall’ispezione individuale i battelli di tipo già esaminato. 3 e 4 ...21 5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’ispezione dei battelli. 19 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 20 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 21 Abrogati dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |