Legge federale
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Art. 15 Intavolazione e contrassegno
1 Ogni battello deve essere intavolato in un registro e contrassegnato. 2 I battelli che non sono intavolati in un registro federale della navigazione devono essere intavolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l’intavolazione e i contrassegni dei battelli e determina le eccezioni. |