Legge federale
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Art. 15b Informazione sulla vigilanza 24
1 L’Ufficio federale dei trasporti informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza. 2 La legge del 17 dicembre 200425 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d’esercizio e ispezioni dell’Ufficio federale dei trasporti e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell’esercizio. 24 Introdotto dal n. I 10 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 25 RS 152.3 |