1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
1 Se prevede trasformazioni o modifiche del natante che possono incidere sulla sua sicurezza d’esercizio, il detentore o il proprietario deve annunciarle all’autorità competente prima di realizzarle.
2Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall’approvazione dei piani o dall’autorizzazione d’esercizio esistenti, occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d’esercizio.
3 L’autorità competente decide caso per caso e stabilisce la procedura.