Legge federale
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Art. 16 Conduzione dei battelli
1 Ogni battello deve avere un conduttore responsabile. 2 È considerato conduttore chi detiene sul battello l’effettiva autorità di comando. 3 Il Consiglio federale può prescrivere un equipaggio minimo per determinati battelli. 4 L’equipaggio e le altre persone a bordo devono osservare le istruzioni date dal conduttore nell’interesse della navigazione e dell’ordine a bordo. |