Legge federale
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Art. 17 Rilascio di licenze
1 Il Consiglio federale designa i battelli che possono essere condotti soltanto con una licenza di condurre28. 2 La licenza di condurre è rilasciata se l’esame ufficiale ha provato che il candidato è idoneo a condurre e capace di condurre.29 3 Il Consiglio federale può prescrivere una licenza anche per altre attività a bordo. 4 e 5 ...30 28 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 30 Abrogati dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |