1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 17Rilascio di licenze
1 Il Consiglio federale designa i battelli che possono essere condotti soltanto con una licenza di condurre28.
2 La licenza di condurre è rilasciata se l’esame ufficiale ha provato che il candidato è idoneo a condurre e capace di condurre.29
3 Il Consiglio federale può prescrivere una licenza anche per altre attività a bordo.
28 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
30 Abrogati dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).