1 Se sussistono dubbi sull’idoneità a condurre di una persona, questa è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
- a.
- conduzione in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;
- b.
- conduzione sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente l’idoneità a condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
- c.
- violazioni delle norme di circolazione facenti desumere mancanza di riguardo per il prossimo;
- d.
- comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’articolo 66c della legge federale del 19 giugno 195933 sull’assicurazione per l’invalidità;
- e.
- comunicazione di un medico secondo la quale una persona non è idonea a condurre con sicurezza un natante a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza.
2 Dal compimento dei 75 anni, i titolari di una licenza di condurre natanti devono sottoporsi ogni due anni a un esame medico di controllo dell’idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’esame medico. Può segnatamente disporre che i titolari di determinate categorie di licenze si sottopongano all’esame di un medico di fiducia prima del compimento dei 75 anni e a intervalli diversi.
3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’UFT, all’autorità cantonale o militare competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all’autorità di sorveglianza dei medici.
4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.
5 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, questa può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conduttore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.
6 Se ha dubbi sull’idoneità alla guida o a condurre di una persona, l’autorità competente in materia di circolazione stradale o di navigazione lo comunica all’autorità di ammissione competente per l’altro ambito di circolazione qualora l’interessato sia titolare di una licenza corrispondente.