Legge federale
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Art. 19 Revoca in generale e ammonimento 36
1 Le licenze, le licenze e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte. 2 Esse possono essere revocate se non sono state osservate le limitazioni o le condizioni speciali alle quali il rilascio era subordinato, oppure non sono stati pagati le imposte o gli emolumenti per il battello. 3 Le infrazioni alle norme di circolazione e alle disposizioni sull’inattitudine a condurre per le quali la presente legge commina una pena detentiva o una pena pecuniaria comportano la revoca della licenza di condurre o l’ammonimento del conduttore.37 4 Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la navigazione, la colpa, la reputazione quale conducente di veicoli a motore e conduttore di natanti e la necessità professionale di condurre un natante. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.38 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |