1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 2Esercizio della navigazione
1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.
2 L’uso particolare e l’uso comune accresciuto sono subordinati all’autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.
3 I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.
8 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.