Art. 20a Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione medio grave 41
1 Commette un’infrazione medio grave chi: - a.
- violando norme di circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b.42
- conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e commette inoltre un’infrazione lieve alle norme di circolazione;
- c.
- sottrae un battello per farne uso;
- d.
- conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo senza disporre della necessaria licenza;
- e.43
- non ha la volontà o non è in grado di condurre un natante senza mettere in pericolo o molestare terzi.
2 Dopo un’infrazione medio grave, la licenza è revocata: - a.
- per almeno un mese;
- b.
- per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o medio grave;
- c.
- per almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
- d.
- per almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
- e.
- per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza l’interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
- f.
- definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o secondo l’articolo 20b capoverso 2 lettera d.
41 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
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