1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 20bRevoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave 44
1 Commette un’infrazione grave chi:
a.
compromette gravemente la sicurezza della navigazione;
conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6);
sotto l’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi è in stato di inattitudine a condurre e in questo stato conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo;
d.
intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito4748 o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure;
e.
si dà alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o viola l’obbligo di salvataggio;
f.
nonostante la revoca della necessaria licenza conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.
2 Dopo un’infrazione grave la licenza è revocata:
a.
per almeno tre mesi;
b.
per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave;
c.
per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte per infrazioni medio gravi;
d.
per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza l’interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
e.
definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o secondo l’articolo 20a capoverso 2 lettera e.
3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.
44 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
48 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.