Legge federale
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Art. 20c Revoche di licenza e altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale sulla circolazione stradale 49
1 Le revoche di licenze e gli altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale del 19 dicembre 195850 sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparati alle revoche di licenze e agli altri provvedimenti amministrativi secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge, in corso e precedenti. 2 Nell’ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circolazione della presente legge, le autorità di perseguimento penale, le autorità giudiziarie e quelle amministrative possono consultare mediante procedura di richiamo il registro delle misure amministrative di cui alla legge federale sulla circolazione stradale.51 49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 50 RS 741.01 51 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |