Legge federale
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Art. 22 Dovere di diligenza
1 Il conduttore deve prendere ogni provvedimento precauzionale, dettato dall’obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l’ambiente non sia perturbato. 2 Nel caso di pericolo imminente, il conduttore deve prendere ogni provvedimento per evitare il danno, anche se debba violare prescrizioni. |