Legge federale
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Art. 23 Obbligo di salvataggio
1 Se in caso di infortunio sono messe in pericolo persone a bordo, il conduttore e l’equipaggio devono prendere ogni misura per salvarle. 2 Se persone si trovano in pericolo su una via d’acqua, ogni conduttore è tenuto a soccorrerle se ciò si possa da lui ragionevolmente pretendere senza compromettere la sicurezza del proprio battello. |