Legge federale
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Art. 24 Annuncio d’infortuni e di danni
1 Se durante un infortunio sono ferite o uccise persone, il conduttore e ogni altra persona coinvolta devono immediatamente chiamare la polizia. Se il danno è solo materiale, il danneggiante deve avvertire il più presto possibile il danneggiato. 2 Chiunque danneggia un segnale per la navigazione o un’indicazione di rotta deve annunciarlo immediatamente alla polizia. |