1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 26Servizio d’avvertimento di tempeste e servizio di salvataggio
1 I Cantoni possono istituire un servizio pubblico d’allarme e salvataggio e autorizzarlo, in caso di tempesta, nebbia o intemperie, a vietare l’uscita dei battelli e a ordinare l’approdo di quelli in navigazione.
2 Essi possono obbligare i proprietari e i detentori di battelli, con stazionamento nel Cantone, a contribuire alle spese di questo servizio e i noleggiatori professionali di battelli a partecipare alle operazioni di salvataggio.
3 I costi di salvataggio possono essere addossati al conduttore, al detentore e al proprietario del battello salvato.
4 Sono riservate le prescrizioni per le imprese pubbliche di navigazione.