1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 27Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l’autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2 I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3 L’esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l’interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.