Legge federale
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Art. 40 Violazione delle norme di circolazione
1 Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con la multa.86 2 Chiunque, violando gravemente le norme di circolazione, pone in serio pericolo la sicurezza altrui o di quel pericolo non si cura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.87 3 L’articolo 237 numero 2 del Codice penale88 non è applicabile in questi casi. 86 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). 87 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). 88RS 311.0 |