1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 40Violazione delle norme di circolazione
1 Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con la multa.86
2 Chiunque, violando gravemente le norme di circolazione, pone in serio pericolo la sicurezza altrui o di quel pericolo non si cura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.87
3 L’articolo 237 numero 2 del Codice penale88 non è applicabile in questi casi.
86 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
87 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).