Legge federale
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Art. 41 Condotta in stato di inattitudine a condurre 89
1 Chiunque in stato di ebrietà conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6).90 2 Chiunque, in stato di inattitudine a condurre per altri motivi, conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.91 3 Chiunque in stato di inattitudine a condurre conduce un battello senza motore, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. 89 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). 91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |