Legge federale
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Art. 41a Elusione di misure per accertare l’inattitudine a condurre 92
1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha condotto un battello senza motore, ha partecipato alla sua conduzione o vi ha esercitato un servizio nautico a bordo, la pena è la multa. 92 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |