Legge federale
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Art. 42 Inosservanza dei doveri in caso d’infortunio
1 Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.94 2 Il conduttore di un battello, che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona in un infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.95 94 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). 95 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). |