1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 42Inosservanza dei doveri in caso d’infortunio
1 Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.94
2 Il conduttore di un battello, che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona in un infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.95
94 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
95 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).