Legge federale
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Art. 46 Condotta di un battello senza licenza di navigazione, senza contrassegni o senza assicurazione di responsabilità civile
Chiunque conduce un battello senza la licenza di navigazione, senza l’autorizzazione cantonale completivamente necessaria, senza contrassegni o con contrassegni falsi, chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la licenza di navigazione, segnatamente per quanto concerne il numero ammesso delle persone trasportate oppure il carico massimo autorizzato, chiunque conduce un battello, sapendo o dovendo sapere con l’attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile, è punito con la multa.104 104 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). |