1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 46Condotta di un battello senza licenza di navigazione, senza contrassegni o senza assicurazione di responsabilità civile
Chiunque conduce un battello senza la licenza di navigazione, senza l’autorizzazione cantonale completivamente necessaria, senza contrassegni o con contrassegni falsi,
chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la licenza di navigazione, segnatamente per quanto concerne il numero ammesso delle persone trasportate oppure il carico massimo autorizzato,
chiunque conduce un battello, sapendo o dovendo sapere con l’attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile,