Legge federale
|
Art. 48 Altre infrazioni 106
Chiunque, in altro modo, contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive della Confederazione o dei Cantoni oppure alle disposizioni di polizia della navigazione o d’economia dei trasporti di convenzioni internazionali, senza che vi sia delitto o contravvenzione giusta gli articoli 40 a 47 della presente legge, è punito con la multa. 106Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357). |