1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 55Procedimento penale
1 Le infrazioni secondo gli articoli 40 a 48 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.
2 Le infrazioni secondo l’articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del 22 marzo 1974112 sul diritto penale amministrativo.113 Il Dipartimento può affidare a servizi subalterni il procedimento e il giudizio di determinate infrazioni come anche l’esecuzione della pena.
113 L’art. 49 è stato abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Da questa data il perseguimento penale in caso di trasporto non consentito di persone è retto dalla sezione 12 della LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di persone (RS 745.1).