Legge federale
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Art. 6 Ostacoli
1 I Cantoni possono far allontanare, a spese del detentore o del proprietario, i battelli incagliati, affondati o inidonei all’esercizio, nonché altri oggetti che intralciano o mettono in pericolo la navigazione, se egli non vi provvede entro il termine impartito. 2 Nel caso di pericolo imminente o se il detentore e il proprietario non possono essere raggiunti, le autorità possono adottare misure immediate. |
