Legge federale
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Art. 60 Assistenza giudiziaria e comunicazioni
1 Le autorità esecutive federali e cantonali si concedono reciprocamente e gratuitamente assistenza giudiziaria e amministrativa e comunicano all’autorità competente ogni avviso o informazione necessari. Le autorità cantonali comunicano all’Amministrazione delle dogane i battelli d’origine straniera intavolati nei loro registri. 2 Le autorità di polizia e quelle penali comunicano alle autorità competenti le infrazioni che possono dar luogo a un provvedimento. |