Legge federale
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Art. 61 Imposte
1 I Cantoni possono istituire un’imposta sui battelli che,
2 Dall’inizio del mese in cui lo stazionamento di un natante è trasferito in un altro Cantone, quest’ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo. 3 Il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera b. 4 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, stabilisce i presupposti per l’imposizione di battelli stranieri che rimangono in Svizzera per un certo periodo. La riscossione delle imposte spetta al Cantone nel quale il battello si trova prevalentemente. 5 I battelli della Confederazione e delle imprese di navigazione concessionarie nonché quelli della navigazione internazionale sul Reno non possono essere imposti dai Cantoni. |