Legge federale
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Art. 62a Comunicazioni 124
1 Le autorità penali comunicano all’autorità competente ogni infrazione che può dar luogo a un provvedimento previsto nella presente legge. 2 Le autorità penali comunicano all’UFT ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un’impresa di navigazione concessionaria oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni esecutive del Consiglio federale. 124 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). |