1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 8Costruzione ed esercizio di impianti portuali 12
1 Per la costruzione, la modifica e l’esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d’approdo per battelli della Confederazione e delle imprese pubbliche di navigazione occorre l’approvazione dei piani dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).13
2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie.
4 Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
12 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
15 Abrogato dall’all. n. 80 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764).