Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazionedel 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 32 Sede
1Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona. 2Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove. 3Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale. |