Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazionedel 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 45 Altre attività
1I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l’autorizzazione della Commissione amministrativa. 2Il Tribunale penale federale determina in un regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione. |