Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazionedel 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 59 Cancellieri
1I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale. 3Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. |